Il Barbiere della Sera

| BARBA E CAPELLI | UNA SPIA IN REDAZIONE | DIRITTO DI REPLICA | TRENTARIGHE | DESK POLITICO | TRE PALLE UN COLUMNIST | QUALCOSA CHE VALE |
| SEMPRE MEGLIO CHE LAVORARE? | SCARTOFFIE UTILI | CDR | BACHECA | CURRICULA | SALA STAMPA | MANDA IL TUO PEZZO |
Ultime notizie


RSS


 

 
Si accomodi in poltrona

Login
Login Utente
Password


Brevetta la tua firma! Registrando il tuo pseudonimo potrai scrivere sul Barbiere. Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!

Cerca nel retrobottega

Barber Shop

Finanzia la Bottega

Google

19.06.2008
Non si mette la museruola al cane da guardia
di Unci

Stabilire per il cronista la condanna a tre anni di carcere ma dire: state tranquilli in galera certo non vi mandiamo, equivale esattamente a minacciare: o fate i bravi o in carcere ci andate davvero


Tipico cane da guardia del potere


STRASBURGO HA GIÀ BOCCIATO IL CARCERE PER I GIORNALISTI

Intercettazioni: cronisti, l'Europa condanna la legge Alfano
Risposta unitaria e forte contro le limitazioni alla libertà d'informazione

"La Corte Europea di Strasburgo ha già condannato la pretesa di mandare in carcere i cronisti che informano i cittadini sulle indagini giudiziarie e tornerà a bocciare il disegno di legge approvato oggi dal governo. Il ministro della Giustizia Angelino Alfano ha quindi detto un'altra cosa non vera, dopo aver ripetuto per giorni che le intercettazioni costano un terzo del bilancio della giustizia, e cioé che il disegno di legge ha una piena copertura europea".

È quanto afferma il Presidente dell'Unione Nazionale Cronisti Italiani, Guido Columba, che aggiunge: "La Corte di Strasburgo nel giugno 2007 ha infatti riconosciuto la prevalenza del diritto del pubblico di essere informato. E non può essere altrimenti in uno stato di diritto nel quale, come ha recentemente ricordato la Cassazione, i giornalisti devono essere i 'cani da guardia' del potere".

"Il potere politico invece è intollerante dei controlli giudiziari, della magistratura contabile e dell'opinione pubblica - sottolinea Columba - e cerca in tutti i modi di evitarli. In questo caso utilizzando il principio della privacy cerca esplicitamente di impedire che i giornalisti informino i cittadini sulle indagini giudiziarie in modo tempestivo e compiuto. Stabilire per il cronista la condanna a tre anni di carcere ma dire, state tranquilli in galera certo non vi mandiamo, equivale esattamente a minacciare: o fate i bravi o in carcere ci andate davvero".

"L'Unione Nazionale Cronisti Italiani torna a sostenere che il diritto-dovere di cronaca è un principio basilare di un Paese democratico e che se si rispettassero le norme esistenti in materia di intercettazioni, trascrizioni ed eliminazioni di quelle non utili all'indagine, ci sarebbe il più ampio rispetto della privacy. Per questo - conclude Guido Columba - l'Unci sollecita tutti i giornalisti a dare una risposta forte, unitaria e corale al tentativo di limitare la libertà di informazione".

Nel sito dell'Unione cronisti: Il testo integrale del Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 giugno 2008


Alessandro Galimberti
Consigliere nazionale Unci e componente Giunta Gruppo Cronisti Lombardi

Analisi del dlgs “intercettazioni” del giugno 2008

Articolo 1.
c.1) Amplia i doveri di astensione del giudice, aggiungendo l’ipotesi “se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni sul procedimento affidatogli”. c.2 e 3) Prevede una nuova ipotesi che obbliga il procuratore capo a sostituire il pm durante l’udienza, se questi è stato nel frattempo indagato per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio (relativi al suo procedimento). Analogo potere ha il procuratore di corte d’appello su capo e sostituti della procura.

Articolo 2
Modifica la disciplina del segreto, stravolgendo la norma chiave della procedura penale, art 114 cpp (copiando pedissequamente dal ddl Mastella). Vieta la pubblicazione del contenuto degli atti di indagine, anche parziale e in forma riassuntiva, sia degli atti del pm sia della difesa fino alla chiusura dell’indagine preliminare ovvero fino dopo l’udienza preliminare, anche se non sussiste più il segreto.
Pertanto non potranno più essere pubblicate nemmeno le ordinanze di custodia cautelare.
Inoltre , come il ddl Mastella, vieta per sempre la pubblicazione di conversazioni intercettate e anche di flussi telematici (posta elettronica etc) di cui sia stata disposta la distruzione – perché non rilevanti ai fini del procedimento per cui sono state attivate -, senza distinguere tra posizione dell’indagato e quella di terzi estranei.
La modifica dell’art. 115 cpp impone poi al procuratore della repubblica di informare immediatamente il Consiglio dell’ordine dei giornalisti per le violazioni del divieto di pubblicazione: il consiglio dovrà adottare un provvedimento entro 30 giorni, potendo disporre la sospensione disciplinare fino a tre mesi del giornalista.

Articolo 3
Nuovi limiti per intercettazioni telefoniche, acquisizione tabulati, e intercettazioni ambientali. Alza da 5 a 10 anni la pena che rende attivabili tali mezzi di prova. Il limite resta a 5 anni solo per i delitti contro la pubblica amministrazione. Limite di 5 anni di pena anche se si tratta di reati contro la persona, ma solo se sia la parte offesa a chiedere l’attivazione nei luoghi (e/o utenze telefoniche) di sua disponibilità.

Articolo 4
Il decreto che autorizza le intercettazioni è firmato dal tribunale collegiale, e non più dal giudice preliminare. Le intercettazioni devono essere assolutamente indispensabili per provare il reato e analiticamente giustificate dal pm che le chiede ((ma per mafia, terrorismo e minaccia con il mezzo del telefono bastano sufficienti indizi). Il decreto vale 15 giorni, rinnovabile di volta in volta per un massimo di tre mesi.
Articoli 6/7/8
Modalità di svolgimento e acquisizione delle intercettazioni. Tra l’altro: consentito l’uso in un procedimento diverso solo se si tratta di gravi reati (mafia, terrorismo, traffico di armi, di droga, violenza sessuale, rapina, sequestro di persona etc).

Articolo 9
Modifica l’art 292 cpp. Il giudice non può più inserire le intercettazioni telefoniche all’interno dell’ordinanza di custodia cautelare; può richiamarle solo nel contenuto e deve allegarle a parte nel fascicolo del futuro processo.

Articolo 10
L’obbligo del segreto si allarga a tutta l’attività (e non più solo agli atti) di indagine di pm e polizia giudiziaria.
Il pm non potrà più disporre in via eccezionale e con decreto motivato (quindi per necessità di indagine) la pubblicazione di atti dell’inchiesta.

Articolo 11
Allargamento dei casi dell’arresto obbligatorio in flagranza.

Articolo 12
Istituisce il funzionario responsabile della conservazione di verbali e dei supporti informatici contenenti le intercettazioni.
Nuove regole di informazione obbligatoria alle amministrazioni da cui dipendono impiegati dello stato e ministri di culto indagati o arrestati.

Articolo 13
Modifiche al Codice penale.
- Rivelazione illecita di segreti relativi a procedimento penale: pena aumentata fino a 5 anni per agente qualificato (magistrato, ufficiale di pg, cancellieri e impiegati), 1 anno se la rivelazione è . Pena di un anno anche per i testimoni che parlino dopo aver deposto.
- La violazione di domicilio (3 anni di reclusione) si estende a ogni luogo privato.
- Nuovo reato di accesso abusivo (informatico, ndr) ad atti del procedimento penale. Chiunque è soggetto a pene da 1 a 3 anni, è soggetto a pene da 1 a 3 anni.
- Pubblicazione arbitraria di atti del procedimento. Modificato l’art. 684 del codice penale: l’arresto (nel massimo) passa da 30 giorni a sei mesi, l’ammenda (nel massimo) da 258 a 750 euro. Se la pubblicazione riguarda però le intercettazioni telefoniche, tabulati, intercettazioni ambientali o di flussi informatici, l’arresto sale fino a 3 anni e la multa fino a 1032 euro.

Articolo 14
Responsabilità dell’editore per in relazione all’art 684cp (pubblicazione arbitraria di atti). Sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote (cioè da 25.800 euro a 465 mila euro, a seconda delle dimensioni e dei bilanci aziendali)

Articolo 15
Rettifiche. Modifiche alla legge sulla stampa (47/1948). Per radio e tv la rettifica deve essere pubblicata entro 48 ore dalla richiesta con le medesime modalità e fascia oraria della notizia cui si riferisce Per i siti informatici entro 48 ore dalla richiesta con le stesse caratteristiche grafiche, modalità di accesso e visibilità.
La rettifica va pubblicata senza commento.
Per la stampa non periodica l’autore e i co-obbligati devono provvedere entro 7 giorni alla pubblicazione della rettifica a proprie spese su due quotidiani nazionali.

Articolo 16
Abrogazione tecnica.

Articolo 17
Modifiche al codice della privacy (196/2003). In caso di violazione nella modalità di trattamento dei dati, il Garante può disporne il blocco quando vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati. Il Garante può disporre anche la pubblicazione della decisione su una o più testate; l’Ordine nazionale e i consigli regionali, ma anche le associazioni di editori, possono far pervenire memorie difensive, o chiedere di essere sentiti. L’inosservanza delle decisioni del Garante è punita con la reclusione da tre mesi a due anni.

Articolo 18
Le modifiche contenute in questo dlgs non si applicano ai procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della legge.



 
Ti è piaciuto questo articolo? Ti ha fatto pensare?
E allora sostieni il Barbiere della Sera con una piccola donazione.
 
Per inviare un commento devi essere registrato e fare LOGIN



 

© 2000 - Se copiate, è gradita la citazione della fonte.
Ti è piaciuto questo articolo? Ti ha fatto pensare? E allora sostieni il Barbiere della Sera con una piccola donazione.


Occhio: Il Barbiere della Sera non assume alcuna responsabilità in relazione ai commenti in calce agli articoli. Ogni responsabilità, civile e penale, ricade sugli autori dei medesimi. E in ogni caso, il Barbiere si riserva di eliminare i commenti giudicati inopportuni per forma o contenuto. Quindi comportatevi bene. Bds

Free software Phpnuke - Credits: Mokadom